ART.
1
Ambito
di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni
della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela
e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli
abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono
nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti
della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità garante
della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata
Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri
nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne
informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni
in suo possesso.
3. Per le fattispecie
in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la
Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1,
l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di
esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione
delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi
dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della
concorrenza.