[ART. 53
Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione (1).
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. [I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto] (2). ] (3)
(1) Comma così modificato prima dall'art. 17, comma 85, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 13, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265.
(2) L'art. 17, comma 86, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha abrogato l'art. 52 e il comma 4 dell'art. 53.
(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.