[ART. 41
Comitato regionale di
controllo
- Per l'esercizio del controllo di
legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con
decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di
controllo sugli atti dei comuni e delle province.
- La legge regionale può articolare
il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme
opportune l'unitarietà di indirizzo.
- A tal fine la regione, in
collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica
delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative
motivazioni di riferimento.] (1)
(1) La presente legge è stata abrogata
dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.