[ART. 35

Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nell'amministrazione del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso (1).

2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (2) .] (3)

(1) Così sostituito dall'art. 17, L. 25 marzo 1993, n. 81.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.