[ART. 27
Accordi di
programma
Per la definizione e l'attuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o
il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
L'accordo può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità di
concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo, consistente nel
consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti
della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato (1).
Ove l'accordo comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni
(2).
La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti
da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali
o enti pubblici nazionali.
Allorché l'intervento o il
programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma
3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal
comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
La disciplina di cui al presente
articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle
regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1°
marzo 1986, n. 64.] (3)
(1) Comma così modificato dall'art.
17, comma 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Comma aggiunto dall'art. 17,
comma 8, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) La presente legge è stata abrogata
dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.