ART. 34
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.
2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58 (1), sui culti ammessi nello Stato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.
(1) Recante modifiche agli artt. 21, 22, 23 e 24, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.