ART. 28
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.