ART. 28

Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:

a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;

b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.