ART. 4
Risarcimento danni in caso di ferimento del viaggiatore
In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.