ART. 59

Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

- trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

- trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e

- trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

- trasporti postali;

- trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

- trasporti di rifiuti e immondizie;

- trasporti di animali morti, per lo squartamento;

- trasporti di api e avanotti;

- trasporti funebri;

- trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o ai fini commerciali;

- trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

- traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

- trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

- trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non supera le 6 tonnellate.