ART. 19
Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante (1).
L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.
(1) Comma così modificato dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1987, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui al primo comma dell'art. 19 della presente legge nel testo sostituito dall'art. 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10. La stessa Corte con sentenza 20-22 febbraio 1990, n. 67 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della presente legge, nella parte in cui, pur dopo avvenuta la espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.