ART. 20
Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto, dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto (1).
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.
L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.
Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29, saranno rimborsate dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
(2) Comma così modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Con D.M. 9 marzo 1989 (Gazz. Uff. 14 marzo 1989, n. 61) sono state designate, per il triennio 1989-1991, le imprese tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a
carico del fondo di garanzia per le vittime della strada. Successivamente il D.M. 28 luglio 1993 (Gazz. Uff. 2 agosto 1993, n. 179) ha designato, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a - Sede di Milano - Regioni: Marche, Puglie;
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. - Sede di Roma - Regioni: Lazio, Basilicata, Calabria;
Assicurazioni Generali S.p.a. - Sede di Trieste - Regioni:Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia;
Società cattolica assicurazione cooperativa a responsabilità limitata - Sede di Verona - Regione: Trentino-Alto Adige;
La Fondiaria assicurazioni S.p.a. - Sede di Firenze - Regione: Toscana;
Società Reale mutua di assicurazioni - Sede di Torino - Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta;
Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI - Sede di Torino - Regioni: Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia;
SARA assicurazioni S.p.a. - Sede di Roma - Regione: Umbria;
Toro assicurazioni S.p.a. - Sede di Torino - Regioni: Liguria, Sardegna.