ART. 9
Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.
Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (1).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera h), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.