CAPO II - Impianti termici. Installazioni

ART. 8

Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.