ART. 10

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000 (1).

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000 (1).

(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera h), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.