ART. 39
Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita (1).
(1) Vedi, per un diverso criterio di determinazione dell'indennità, gli artt. 12-13, L. 15 gennaio 1885, n. 2892, recante norme per il risanamento della città di Napoli, nonché agli artt. 4-5, R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore della città di Roma.