ART. 4

Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (1);

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (2);

  1. aree verdi di quartiere (3).

 

(1) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.

(2) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22.

(3) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.