ART. 4
Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (1);
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (2);
(1) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(2) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22.
(3) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.