ART. 2
I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:
a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;
b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale e con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.
Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni (1).
(1) Così sostituito dall'art. 2. L. 10 agosto 1964, n. 717.