ART. 1

I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

b) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni (1).

(1) Così sostituito dall'art. 1, L. 10 agosto 1964, n. 717.