L. 4 dicembre 1956, n. 1428
Modifica dell'art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma".