L. 11 marzo 1953, n. 160

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa

ART. 1

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2), è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

ART. 2

Ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1° gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'art. 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.