L. 12 giugno 1931, n. 877

Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra

 

ART. 1

Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari.

Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra.

Al commissario è affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonché di quelli esistenti all'estero, contenenti salme di militari italiani.

 

ART. 2

Il commissario di cui all'art.1 esercita le sue funzioni alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilisce la sede, ed è assistito da una Commissione consultiva, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la guerra, e composta:

 

ART. 3

La Commissione consultiva è convocata dal commissario, che la presiede, e dà parere:

 

ART. 4

Le deliberazioni del commissario ed pareri della Commissione consultiva riguardanti questioni generali sono comunicati al Capo del Governo dal Ministero della guerra.

Per lo stesso tramite sono altresì comunicate al Capo del Governo le deliberazioni adottate dal commissario in difformità al parere espresso dalla Commissione consultiva.

 

ART. 5

II territorio agli effetti dell'art.1 comprende le provincie di Brescia, Sondrio, Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume e Zara.

 

ART. 6

È in facoltà del commissario, sentita la Commissione consultiva, di abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in località opportunamente prescelte.

 

ART. 7

Per le salme dei militari appartenenti agli eserciti alleati od ex nemici sarà provveduto in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.

 

ART. 8

L'Ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra, istituito con decreto del 19 marzo 1920 del Ministero della guerra, passa alla diretta dipendenza del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra.

In deroga agli articoli 39 e 40 del regolamento per l'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, le cariche di gestore e di capo ufficio d'amministrazione potranno essere riunite, in via permanente, in unica persona.

 

ART. 9

I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra del Regno sono compilati normalmente a cura del1'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.

 

ART. 10

I contratti stipulati dall'Ufficio centrale per lavori e forniture varie relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nonché quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del Regio decreto predetto.

 

ART. 11

I sepolcreti di guerra (cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri, ossari) definitivamente sistemati, sono dati in consegna ai Comuni nel cui territorio si trovano, con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante convenzioni, da approvarsi dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta del commissario, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. Alla spesa relativa si provvede mediante annuali assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Dal contributo dello Stato sono esclusi i Comuni che già hanno assunto a loro carico le spese sopraindicate.

 

ART. 12

Le sepolture militari esistenti nei cimiteri civili nel territorio anche non compreso nell'art.5 della presente legge dovranno conservarsi in perpetuo a cura dei Comuni interessati.

A richiesta dei Comuni stessi e mediante convenzioni da approvarsi dal Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture anzidette.

L'importo di tale contributo sarà prelevato dalle assegnazioni di cui al precedente art.11.

Sono esclusi dal contributo stesso i Comuni i quali hanno già assunto a loro carico le spese sopra indicate.

 

ART. 13

Per la esecuzione della presente legge è posto a disposizione del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra il residuo dei fondi, stanziati nel bilancio del Ministero della guerra, per il trasporto gratuito delle salme dei militari morti in guerra in base alla legge 11 agosto 1921, n. 1074.

Detto residuo sarà integrato con una ulteriore assegnazione straordinaria di L. 36.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1931-32.

Le indennità dovute al commissario del Governo sono stabilite col decreto col quale è provveduto alta sua nomina.

 

ART. 14

La gestione dei fondi di cui all'art.13 è affidata all'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra, sotto la diretta vigilanza del commissario e con 1'osservanza delle norme del Regio decreto 1923, n. 2440, sulla contabi1ità generate dello Stato e successive aggiunte e modificazioni, e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1917, n. 443, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 8 e 10.

 

ART. 15

Agli atti ed ai contratti che seguiranno in applicazione della presente legge sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

 

ART. 16

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 13 aprile, 19 maggio e 24 agosto 1919, relativi alla istituzione delta Commissione nazionale per le onoranze ai Caduti in guerra, nonché ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

 

ART. 17

Con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme regolamentari che possano occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.