ART. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Attualmente, il riferimento concerne soltanto il Prefetto essendo state soppresse le Sottoprefetture.