L. 30 luglio 2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

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Art. 4
Assistenza spirituale ai militari

1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.
4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.
5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari ai sensi del comma 4 e consente l'affissione di appositi avvisi.
6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

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