L. 30 luglio 2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

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Art. 8
Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.
5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

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Art. 15
Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

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Art. 25
Cimiteri

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.
2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.
3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.
5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

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