ART. 7
[Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. (1)
Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria, e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio (1).
Eguali facoltà, e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sarà designato dal regolamento generale di cui all'art. 86 (2), per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
Tale materiale sarà inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria, che sarà però revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso].(3)
(1) L'articolo unico, L. 4 marzo 1969, n. 89 (Gazz. Uff. 9 aprile 1969, n. 90) ha modificato l'originario primo comma con gli attuali commi primo e secondo. Peraltro, l'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha abrogato, tra l'altro, la citata L. 4 marzo 1969, n. 89.
(2) Si tratta della L. 7 luglio 1907, n. 429.
(3) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.