D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità applicative del risanamento di enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

ART. 1

Elementi identificativi dello stato di dissesto

  1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, quando l'ente è nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando è stato già fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la reale estinzione dei debiti.
  2. Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Aspetti formali e contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di dissesto è adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.

2. [La deliberazione di dissesto può essere adottata esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando il bilancio di previsione non sia stato ancora deliberato per l'esercizio relativo;

b) quando il bilancio sia stato annullato dall'organo regionale di controllo;

c) quando sul bilancio siano stati richiesti chiarimenti dall'organo regionale di controllo ed il consiglio dell'ente locale valuti motivatamente la ricorrenza delle condizioni di dissesto. In tal caso, il consiglio provvede all'annullamento del bilancio deliberato con la stessa deliberazione con la quale si dichiara il dissesto] (1).

3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

4. La deliberazione di dissesto è soggetta al controllo di legittimità previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. È pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.

5. La deliberazione di dissesto è trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutività, alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.

6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.

(1) Comma abrogato dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 3

Omissione della deliberazione di dissesto

  1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi o da altra fonte, il comitato regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando il termine non prorogabile di trenta giorni.
  2. Nel caso in cui non sia data risposta ovvero sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
  3. Decorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nominando un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario.
  4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

ART. 4

Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione

1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali (2).

2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri (2).

3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.

4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.

6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.

7. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato (3). Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.

8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale (4).

8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione (4).

8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione (4).

8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione (4).

(2) Comma così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(3) Periodo così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(4) Gli attuali commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater così sostituiscono l'originario comma 8 per effetto dell'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 5

Competenze dell'organo straordinario di liquidazione

1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:

a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;

b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;

c) [revisione straordinaria dei residui attivi e passivi](5);

d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;

e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;

f) transazione delle vertenze;

g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;

h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;

i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;

l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;

m) individuazione ed acquisizione delle attività che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;

n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti (6);

o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;

p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata (6);

q) deliberazione del rendiconto della gestione.

1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese (7).


(5) Lettera soppressa dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(7) Comma aggiunto dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 5-bis

Piano di rilevazione della massa passiva

1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.

2. Fanno parte della massa passiva:

a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;

b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;

c) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:

a) le generalità identificative del creditore;

b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;

c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui è sorta la stessa;

d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.

Per le passività derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruità della prestazione resa, ove ciò sia possibile sulla base degli elementi disponibili.

4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (8).

(8) Aggiunto dall'art. 120, D.Lgs. 25/2/1995, n. 77.

 

ART. 6

Piano di estinzione G (9)

1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto (10).

2. Fanno parte della massa attiva:

a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;

b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;

c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;

d) il ricavato della cessione di attività produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;

e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;

f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h) (11);

g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato (11);

h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.

3. Fanno parte della massa passiva:

a) le somme da restituire al comune per già avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;

b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (12);

c) [i debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreché ricorrano le condizioni indicate alla lettera b) per i casi diversi dalle sentenze passate in giudicato] (12);

d) [i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi a vertenze giudiziarie non ancora definite e transatti dall'organo straordinario di liquidazione](12);

e) [debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione](12);

e-bis) Debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione (13).

4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennità di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.

5. Sono esclusi dalla massa passiva:

a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile;

b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;

c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;

d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;

e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione (11);

f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989;

g) [interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data di deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi](14);

h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

6. [La gestione vincolata è costituita dai crediti per residui attivi destinati, a norma di legge, a corrispondenti residui passivi. I primi ed i secondi sono esclusi, rispettivamente, dalla massa attiva e passiva. I residui passivi sono finanziabili esclusivamente con i residui attivi e non partecipano al riparto della liquidazione] (15).

7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge (16). Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti già dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.

8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attività produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione è tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.

9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:

- il numero d'ordine;

- il nominativo o ragione sociale;

- l'oggetto della spesa;

- l'epoca del debito;

- l'importo del debito per sorte capitale;

- l'importo del debito per interessi ed accessori;

- il totale del debito.

10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:

a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;

c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali è stata accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;

d) che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.

11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.

12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonché di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilità dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruità, la legittimità delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali perciò sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilità degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.

13. Il piano di estinzione è redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto.

(9) Rubrica così sostituita dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(10) Comma così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(11) Lettera così sostituita dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(12) L'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ha così sostituito la lettera b) e ha abrogato le lettere c), d) ed e).

(13) Lettera aggiunta dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(14) Lettera abrogata dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(15) Comma abrogato dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(16) Periodo così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 7

Acquisizione della massa attiva

  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.
  2. L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare è fatta sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale.
  3. La stima dei beni destinati alla vendita è effettuata dal tecnico dell'ente o da periti privati in caso di necessità, sulla base dei valori di mercato. La vendita è disposta dopo l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione.
  4. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'alienazione autorizzata col decreto ministeriale, stabilendo anche le modalità di vendita più opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in materia. Sino all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di liquidazione, ultimata l'individuazione dei beni da alienare, li prende in consegna e ne cura la conservazione, avvalendosi della struttura dell'ente.
  5. L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del mutuo a fronte del contributo erariale, dopo l'autorizzazione ministeriale, senza necessità di altro adempimento.

ART. 8

Particolari condizioni di ammissibilità di alcuni debiti

1. I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati.

2. I debiti per acquisizione di aree sono ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:

a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;

b) non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;

c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;

d) l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di documentazione prodotta in conformità alle tipologie individuate dall'art. 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto.

4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto.

5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto.

6. I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.)

7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell'ordine competente.

ART. 9

Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva (17)

  1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attività di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.
  2. Ai creditori già riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.
  3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.
  4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva e dà comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilità personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.
  5. [Accertate le attività e definite le passività l'organo straordinario di liquidazione delibera il piano di estinzione dei debiti e lo trasmette all'ente locale, il quale ha dieci giorni per formulare proprie osservazioni. Successivamente, insieme alla documentazione di cui all'art. 10, trasmette il piano di estinzione alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, entro il termine di legge, con assicurata convenzionale, la cui data fa fede ai fini del rispetto del termine](17).
  6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.

(17) L'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ha così sostituito la rubrica e ha abrogato il comma 5.

 

ART. 9-bis

Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva

  1. L'ente locale è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
  2. L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
  3. L'ente dissestato è altresì tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione (18).

(18) Aggiunto dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 10

Contenuto e forma del piano di estinzione.

  1. Il piano di estinzione è costituito dalle passività e dalle attività inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutività del predetto piano, ed è redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilità dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
  2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
  3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successivamente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto (19).

(19) Così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 11

Gestione della liquidazione delle passività contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione (20)

1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile (21).

2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano (20).

3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva (20).

5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.

6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione può essere proposta una sola volta.

7. La disponibilità di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, è versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne è data contestuale comunicazione all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilità residua, è versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.

7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passività inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresì le ulteriori attività acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori (20).

7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione (20).

(20) L'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 ha sostituito la rubrica, ha sostituito i commi 2 e 4 e ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter.

(21) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 12

Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario

  1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale è tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989.
  2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro il termine del 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi (22).
  3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989, sono comunicati direttamente ai creditori perché non a carico dell'ente.
  4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.
  5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.

(22) Comma così modificato dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 13

Rendiconto della liquidazione

  1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale.
  2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al piano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione.
  3. Il rendiconto è redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.

ART. 14

Princìpi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato

1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale è deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed è presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio è soggetta al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato.

4. L'ipotesi di bilancio è formulata:

a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa;

b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla media dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989;

c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza (23);

d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;

e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia (24);

f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilità;

g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende.

5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera:

a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure massime stabilite dalla legge;

b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali;

c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza;

d) [la graduatoria del personale posto in mobilità, formata tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di anzianità del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità, dell'anzianità anagrafica] (25);

e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia.

6. L'ipotesi di bilancio è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.

7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti:

a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicità ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;

b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio;

c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto;

d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;

e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;

f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilità del personale.

8. È fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutività della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.

9. La deliberazione è anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.

(23) Lettera così sostituita dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(24) Lettera così modificata dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

(25) Lettera abrogata dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

 

ART. 15

Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale

  1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilità del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilità dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità, fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilità

(26) Così sostituito dall'art. 120, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

ART. 16

Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio

  1. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e dà il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.
  2. In caso di necessità formula richieste istruttorie all'ente locale, che è tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato che non può superare i venti giorni dalla richiesta.
  3. Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente locale è tenuto ad adeguarsi.
  4. Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri un riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.

ART. 17

Adempimenti delle prefetture

  1. Sulla base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per conoscenza, la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce alla commissione di ricerca per la finanza locale un circostanziato parere che illustri la coerenza dei provvedimenti adottati per fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio formulate.

ART. 18

Applicabilità delle norme

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e per i quali non sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione.
  2. Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di ricerca per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio già formulata, senza che l'ente locale ne debba deliberare altra.
  3. Il termine per l'approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.
  4. La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal Ministero dell'interno direttamente al commissario o ai commissari straordinari di liquidazione.
  5. I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.

(Si omettono gli allegati)