Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.
In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenute alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.