ART. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono i seguenti:

a) stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio di stato civile, limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

c) il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della autorità giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

f) il servizio acque, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

g) il servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo, nonché dei mercati ed in misura ridotta per le abitazioni civili;

i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

m) il servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

o) il servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) del comma 2 sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.