ART. 94

  1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.
  2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
  3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.