ART. 83

  1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
  2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
  3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.