ART. 82

  1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
  2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
  3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
  4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.