ART. 50

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.