ART. 29
1. Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.