ART. 28
1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.