ART. 27

  1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
  2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
  3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
  4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.