ART. 16
1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.