ART. 110

Norma transitoria per gli ex medici condotti

  1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28, D.P.R. n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.
  2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.