ART. 88

Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta (1).

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, modificato dalla relativa legge di conversione.