ART. 7

I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge.

La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

L'esercizio dell'attività di cui al primo comma non potrà avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutività della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia già esercitato da altri.