ART. 4

Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2.

a) la dimostrazione del previsto risultato economico della gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia;

b) i pareri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti;

c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i relativi mezzi di finanziamento;

d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.