ART. 2
L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.
La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:
a) le opere d'impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.
Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il consiglio comunale nella deliberazione di cui ai commi precedenti deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto.