ART. 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.
  2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto (1).

 

(1) Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1986, n. 108, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e dall'art. 8, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla stessa voce.