Articolo 28

Ex medici condotti ed assimilati

In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.

Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali.

Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 10 gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro.

Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800 ÷ 40.

Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato.

Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sarà rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue:

Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicinagenerica:

° gennaio 1984

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1500

1° luglio 1984

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1200

1° gennaio 1985

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900

Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1° gennaio 1984

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1650

1° luglio 1984

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1500

1° gennaio 1985

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1350

La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale.

La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31 maggio 1985.

Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio.

I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno.

La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione, nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato (1).

Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza.

(1) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1983, n. 202.