ART. 10
Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere alla anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.
Le forme e le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (1) .
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1979, n. 177) entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.