ART. 10

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 (1)

(2);

d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che in questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico (3) (4);

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali (5);

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale, e nella misura in cui risultano da provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire (6). La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e all'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13;

l-bis) le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata (7).

Sono inoltre deducibili.

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1, L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo (8);

3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare (9).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preliminari, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse (10).

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta (10).

Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (10).

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (10).

Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste (11).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1980, n. 146. Vedi anche i successivi commi dello stesso articolo.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 dicembre 1998, n. 404 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(3) Lettera sostituita dall'art. 5, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, con decorrenza dal 1° gennaio 1980. La Corte cost., con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 142 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimità della lett. f) (rectius lett. d) limitatamente alle parole "nel territorio dello Stato". Con altrasentenza 20-29 dicembre 1982, n. 245 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1983, n. 4) la Corte ha ribadito la declaratoria di illegittimità della lett. d), limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 74 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

(5) Per la pronuncia della Corte costituzionale vedi nota alla lettera d) che precede.

(6) Importo elevato a lire 2.500.000, a decorrere dal 1° gennaio 1980, dall'art. 1, L. 24 aprile 1980, n. 146.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 3-bis, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832.

(8) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 2 agosto 1982, n. 512.

(9) Numero aggiunto dall'art. 12, L. 30 aprile 1985, n. 163.

(10) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 2 agosto 1982, n. 512.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 13 aprile 1977, n. 114.