ART. 3

Modi di pagamento

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo (1).

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo (2).

(1) Numero aggiunto dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Provv. 5 maggio 2005 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.
(2) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.