ART. 16

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto (1).

(1) Così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359).