ART. 1
Operazioni imponibili
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.