ART. 24
Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere. - Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.
Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani.
La direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.