ART. 73

Assunzione del servizio di tesoreria comunale

Il servizio di tesoreria comunale comprende: la riscossione delle entrate che non rientrano fra quelle previste nell'art. 1; il pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari.

L'esattore su richiesta del comune è obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria comunale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso.

Se l'assunzione del servizio di tesoreria non è prevista nel capitolato, nel bando di gara o nel decreto di conferimento, spetta all'esattore un compenso da determinarsi d'accordo con il comune, o, in caso di dissenso, dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, in base al volume delle entrate e delle spese.

Nella determinazione del compenso non si tiene conto delle entrate per le quali l'esattore a norma del successivo comma ha diritto ad un compenso commisurato all'aggio.

L'esattore a cui è affidato il servizio di tesoreria ha diritto ad un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie su tutte le riscossioni di cui al primo comma eccettuati:

1) l'incasso delle somme ricevute o date in prestito, del prezzo dei beni venduti, del corrispettivo delle affrancazioni, delle quote di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di cassa versati dal precedente tesoriere, dei sussidi o dei contributi di qualsiasi natura, dei canoni pagati dall'appaltatore o dall'incaricato della riscossione delle imposte di consumo ovvero dagli esercenti abbonati;

2) il ricevimento dei depositi;

3) il trasferimento di fondi;

4) le compartecipazioni a tributi erariali, gli interessi attivi sulle operazioni fatte dal comune ed in genere tutte le somme che il tesoriere debba soltanto incassare od erogare.

Anche quando la tesoreria è gestita da altra persona, la riscossione di entrate diverse da quelle indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente comma è di regola affidata all'esattore con un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, se previsto dalla legge o dal contratto esattoriale. Per la riscossione di tali entrate l'esattore esercita le funzioni spettanti al tesoriere o all'ufficio di tesoreria in base alle norme di legge ed ha facoltà di servirsi dell'opera dell'ufficiale esattoriale previa autorizzazione del pretore.

Non è dovuto aggio per la riscossione dei proventi di tagli di bosco, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato o nel decreto di conferimento dell'esattoria.